Richiesta di parere del Segretario Generale della F.I.P. in data 16/11/2017 circa alcune problematiche relative a profili inerenti l’istituto della fidejussione bancaria presentata da parte delle Affiliate militanti nel campionato di Serie A2 a favore della Lega Nazionale Pallacanestro (L.N.P.) “[…] anche a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali resi esecutivi dalla C.V.A […]”.
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La Segreteria Generale ha richiesto alla Corte Federale di Appello della F.I.P., competente per materia ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. c) dello Statuto Federale (“La Corte Federale di Appello […] è competente, altresì: […] c) a esprimere parere su quesiti proposti dal Presidente Federale o dal Segretario Generale”), un parere circa alcune problematiche relative ai seguenti punti:
Per quanto riguarda il quesito sub a) in merito alla correttezza – o meno – dell’applicazione della ritenuta d’acconto alle liquidazioni operate dalla C.V.A. a favore di Tesserati che hanno richiesto una ingiunzione di pagamento per compensi maturati, la fattispecie riguarda le Associazioni e Società sportive “dilettantistiche” (come appunto quelle che militano nel Campionato di Serie A2) le quali si avvalgono di prestazioni non “professionali” e non “professionistiche” di Atleti, ed è regolamentata dall’art. 67 comma 1, lett. m) e dall’art. 69 comma 2 del T.U.I.R.
La normativa qualifica i redditi derivanti da questo tipo di prestazioni come “redditi diversi” a meno che non siano conseguenti all’esercizio di arti e professioni (Partita I.V.A.) e di imprese commerciali o società, e dispone che quelle prestazioni non concorrano a formare reddito per un importo non superiore a € 10.000,00= annui, a seguito della modifica introdotta al regime previgente dall’art. 1 comma 367 della Legge 27/12/2017 n. 205 con decorrenza dal 01/01/2018 (v. News 6/2018: https://www.hmglex.it/wp-content/uploads/2018/01/News-6_2018-1.pdf), restando in vigore fino alla data del 31/12/2017 il tetto massimo di € 7.500,00=.
Significa che i sodalizi sportivi dilettantistici che riconoscevano agli Atleti tesserati fino alla data del 31/12/2017 compensi non superiori a € 7.500,00= annui non erano tenuti:
Quanto sopra, anche a far data dal 01/01/2018 con la modifica del tetto massimo dei compensi elevato a € 10.000,00= annui.
Tutto ciò premesso, la Corte Federale di Appello, pur sottolineando come il quesito posto esuli dalle sue specifiche competenze essendo la stessa deputata ad interpretare e dare pareri esclusivamente su normative endo-federali e non anche su normative dello Stato (e loro corretta applicazione), ritiene tuttavia che la L.N.P., quale sostituto di imposta, non possa esimersi dal calcolare la ritenuta d’acconto – laddove la normativa statale la preveda – nel momento in cui proceda alla escussione della garanzia fidejussoria obbligatoriamente depositata dalle Affiliate al momento dell’iscrizione al Campionato di Serie A2, per far fronte al pagamento di somme in favore di Tesserati come liquidate dalla C.V.A. anche in assenza di espressi pronunciamenti della stessa sullo specifico punto, e cioè quando la liquidazione delle somme avvenga senza alcuna specificazione se gli importi siano al lordo oppure al netto delle imposte.
In ragione di ciò, al Tesserato assegnatario delle somme liquidate nell’ingiunzione sarà destinato un importo inferiore a quello cartolare, ma nei tempi previsti dalla legge gli verrà rilasciato il documento attestante l’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto.
Per quanto invece riguarda il quesito sub b) in merito alla correttezza del comportamento della L.N.P. di non attivare l’escussione della fidejussione quando il procedimento di ingiunzione e la successiva esecutività cadono al termine della Stagione Sportiva, quando la Società non è più associata per effetti del risultato sportivo, come già illustrato in altro parere della stessa Corte Federale di Appello (v. News 7/2018: https://www.hmglex.it/parere-corte-federale-di-appello-fip-su-problematiche-inerenti-la-fidejussione-bancaria-parte-1/) quest’ultima ritiene che nell’ipotesi in cui il credito del Tesserato nei confronti della Società sportiva garantita da fidejussione si sia formato durante il periodo di validità della garanzia, ma sia poi divenuto solo successivamente esigibile e/o esecutivo, l’escussione della fidejussione debba essere comunque attivata (ma pur sempre nei termini di validità del contratto di garanzia) nei confronti dell’Istituto di credito garante.
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Di seguito, il link della Corte Federale di Appello della F.I.P. dove è possibile trovare il Comunicato Ufficiale n. 693 del 16 Gennaio 2018 (Corte Federale di Appello n. 19):
http://www.fip.it/public/7/3936/cfa%2010%20t.pdf
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