Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI a Sezioni Unite: respinto il ricorso dell’U.S. Avellino 1912

CONI

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel giudizio presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018:

visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria;

considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti;

il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso.

(leggi QUI il dispositivo della decisione)

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Di seguito le motivazioni della decisione n. 45 del Collegio di Garanzia dello Sport, assunta il 31 luglio scorso contro il ricorso dell’U.S. Avellino:

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino – Relatore Dante D’Alessio Gabriella Palmieri Massimo Zaccheo – Componenti ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2018, presentato, in data 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Franco Maurizio Vigilante, Giampaolo Calò, nonché dall’avv. Michele Cozzone e dall’avv. prof. Pietro Schiavone; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell’udienza del 31 luglio 2018, i difensori della parte ricorrente – U.S. Avellino 1912 S.r.l. – avv.ti Eduardo Chiacchio, Maurizio Vigilante e Michele Cozzone, nonché l’avv. prof. Pietro Schiavone e il dott. Gianpaolo Calò; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; gli avv.ti Fabio Giotti e Massimo Proietti, per la controinteressata Ternana Unicusano Calcio S.p.A., nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino.

Ritenuto in fatto

1 – Con ricorso in data 23 luglio 2018, la U.S. Avellino 1912 S.r.l. impugnava, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la delibera del Commissario Straordinario della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018. Con detta delibera veniva respinto il ricorso proposto dalla predetta Società, avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della CO.VI.SO.C., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2018, nel C.U. n.27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione, di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018; contestualmente, veniva disposto diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019.

Esponeva la ricorrente che le modalità di ammissione ai campionati di calcio professionistici di LNPB per la stagione sportiva 2018/2019 erano stati resi noti con C.U. n. 27/A del 13 aprile 2018; con successivo C.U. n. 49/A del 24 maggio 2018 erano state introdotte parziali modifiche al regime delle garanzie, con conseguente aggiornamento del Sistema Licenze Nazionali 2018/2019. In virtù dei citati provvedimenti, peraltro non impugnati dalla ricorrente, le società aspiranti a partecipare al campionato di Serie B avrebbero dovuto, “entro il termine del 30 giugno 2018”:

– “12) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti serie B l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell’importo di curo 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che…;

b) soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 106 del TUB, abilitati alla emissione di fideiussioni;

c) società assicurative che:

c1) siano iscritte all’Albo IVASS; c2) siano autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; c3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da Moody’s o BBB se accertato da Standard & Poor’s o BBBB, se accertato da Fitch, o rating minimo di pari valore, se accertato da altre agenzie globali ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,2. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; c4) in alternativa al possesso dei requisiti della lettera c3) abbiano un rating minimo A3 se accertato da Moody’s o A- se accertato da Standard & Poor’s …. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”. (Titolo I, par. I, lettera E, n. 12). Ai sensi del successivo Titolo IV, ferma restando l’irrogazione delle sanzioni previste ai precedenti titoli, “tutti gli adempimenti” sono suscettibili di integrazione “entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00, fatta eccezione per la presentazione della domanda di decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Commissario Straordinario in data 20 luglio 2018”.

2. – L’U.S. Avellino aveva presentato entro il termine del 30 giugno 2018 la domanda di ammissione al campionato, senza soddisfare il possesso del requisito sub Titolo I, par. I, lettera E, n. 12 del C.U. n. 49/A. Conseguentemente, con nota del 12 luglio seguente, secondo quanto previsto al Titolo IV del C.U. n. 49/A, la CO.VI.SO.C. comunicava alla società il “mancato rispetto dei criteri legali ed economico finanziari”.

“Nello specifico la COVISOC, preso atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha riscontrato che la Società ha depositato una garanzia assicurativa rilasciata dalla compagnia di diritto estero Onix Asigurari S.A. sprovvista di un rating indipendente ed oggettivo coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12) del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 maggio 2018”. Nella medesima nota la CO.VI.SO.C. ribadiva che “avverso tale decisione potrà essere depositato ricorso presso questa Commissione, entro il termine perentorio del 16 luglio 2018, ore 19:00. Il ricorso dovrà essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di € 15.000,00 (assegno circolare intestato a F.I.G.C.-Roma).

“Entro il termine delle ore 19 del 16 luglio 2018 e, precisamente, alle ore 18.50, l’U.S. Avellino ha presentato ricorso alla Commissione di Vigilanza, corredandolo esclusivamente della tassa di 15.000 euro, ma senza produrre alcuna fideiussione sostitutiva di quella già dichiarata inidonea allo scopo, né altra documentazione. Alle ore 19:19 del 16 luglio 2018, la società ricorrente comunicava alla CO.VI.SO.C. (a mezzo pec) che “ad integrazione del ricorso presentato in data odierna dalla scrivente, si precisa che è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. 34331338 in data 16/7/2018, che è stata direttamente inviatavi via pec dalla Finworld spa”. Fideiussione, quella della Finworld (datata 10 luglio 2018), che veniva inoltrata, via pec, dalla società emittente il 17 luglio alle ore 15.44. Da ultimo, alle ore 15.40 del 18 luglio 2018 e, dunque, con due giorni di ritardo rispetto al termine perentorio fissato dal C.U. n. 49/A, il Presidente dell’Avellino depositava presso la CO.VI.SO.C.:

– l’originale della polizza Finworld n. 34331338, datata 10 luglio 2018; – una ulteriore polizza fideiussoria della Groupama Assicurazioni n. 090200M0745980, del 18 luglio 2018.

A fronte di tali emergenze la Commissione di Vigilanza, in data 19 luglio 2018, ritenuto di non poter condividere gli argomenti svolti dalla società in ordine al possesso del rating da parte della società di riassicurazione, prescrivendo espressamente la lex specialis della procedura che il rating debba “essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”, e constatato che l’Avellino non aveva, nel termine perentorio all’uopo fissato, depositato alcuna nuova garanzia a prima richiesta conforme a quanto previsto dal Titolo I), paragrafo 1), Iettera E), punto 12 del C.U. n. 49, ha espresso parere contrario all’accoglimento del ricorso. Nel medesimo parere, la CO.VI.SO.C. ha dato atto che la documentazione presentata oltre il termine perentorio dalla società ricorrente non è stata presa in considerazione in osservanza di quanto previsto dal titolo 1V) – Ricorsi del C.U. n. 49/A del 24 maggio 2018.

3 – Nel ricorso introduttivo la U.S. Avellino articolava contro il provvedimento impugnato vari articolati motivi, che così possono sintetizzarsi.

3.1 – La polizza fideiussoria emessa dalla ONIX ASIGURARI S.A. e depositata in allegato alla domanda di iscrizione, risulta, in conformità ai parametri richiesti dal Titolo l), paragrafo I), lettera E), punto 12), del C.U. n. 49 del 24 maggio 2018. La ricorrente riportava nella esposizione del motivo di doglianza il citato punto 12 del C.U. n. 49 e specificava che il plesso precettivo della disposizione impone che il soggetto emittente la garanzia medesima dimostri di possedere elevati indici di solvibilità e di affidabilità. Nel caso di specie sarebbe comprovato come la ONIX ASIGURARI S.A. sia un soggetto nei canoni dianzi delineati essendo iscritta all’Albo IVASS (ramo cauzioni) al n. 40496, nonché dotata di un elevato indice di solvibilità (1,49), così come ufficialmente riportato nel pubblicato SFCR e nel rapporto ACL INTERNATIONAL, abbondantemente superiore a quello (1,2) indicato dalla richiamata disposizione. A fronte di tutto ciò, il parere contrario espresso, sul punto, dalla CO.VI.SO.C. si presenta privo di motivazioni, facendo riferimento alla mancanza “di un rating indipendente ed oggettivo coerente con quanto previsto dal Titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 12), del Comunicato Ufficiale n. 49 del 24 Maggio 2018” (nella nota del 12 Luglio 2018) o di assenza “di un proprio rating” (nella relazione del 19 Luglio 2018). Per quel che concerne, poi, le ulteriori due fideiussioni (della FINWORLD S.p.A. e della GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.), parimenti depositate dalla U.S. AVELLINO 1912 s.r.l., presso la Commissione di Vigilanza – in prospettiva di sanare le inadempienze rilevate nel primo deposito – si segnalava come le stesse, pur essendo meramente accessorie e sovrabbondanti rispetto a quella originariamente prodotta dal club campano, fossero, comunque, da reputarsi anch’esse valide ed idonee.

3.2 – Con un secondo mezzo, la ricorrente, sostanzialmente proseguendo nel sostenere la correttezza dell’adempimento imposto da C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, ribadisce che la polizza fideiussoria prestata sarebbe “coerente” con quanto previsto nel citato comunicato ufficiale. In tale prospettiva illustra in dettaglio le caratteristiche della polizza presentata.

3.3 – Con il terzo mezzo (e con i successivi), con un deciso mutamento di rotta, la ricorrente, denuncia la irregolarità della contestazione della CO.VI.SO.C.. Specificando anche (con il quarto motivo) che le sarebbe stato assegnato un termine incongruo per provvedere all’adempimento richiesto da CO.VI.SO.C.. La sanzione, inoltre, irrogata nei confronti della ricorrente non sarebbe corretta perché (v. motivo 5) violerebbe il generale principio in base al quale nessuna sanzione può essere applicata quando non sia specificamente previsto. Con il sesto e settimo motivo, la U.S. Avellino, ripetendo tra l’altro concetti già esposti, denunciava (senza provarlo) anche una disparità di trattamento con altre compagini, ed infine, (con il settimo motivo) reiterava che “avesse provveduto all’integrale rispetto di tutti i parametri previsti per l’ottenimento della licenza nazionale”. Il ricorso proposto dalla U.S. Avellino non merita accoglimento.

Considerato in diritto

1 – E’ opportuno preliminarmente sottolineare che il C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 chiarisce inequivocabilmente e senza alternative, nelle sue premesse, la portata dell’intervento modificativo e integrativo del precedente C.U. n. 27/A del 13 aprile 2018, precisando che, “l’introduzione delle disposizioni sulle garanzie e le modifiche sopra richiamate suggeriscono la pubblicazione del nuovo testo del Manuale delle Licenze Nazionali per la Serie B 2018/2019, … che sostituisce quello pubblicato con il CU n. 27 del 13 aprile 2018, modificato soltanto nelle parti in premessa”.

Il punto 12, lettera c), a garanzia della affidabilità, serietà e solvibilità delle società assicurative ammesse al rilascio della fideiussione in favore della LNPB, prevede una serie di requisiti concorrenti, tra i quali figura il rating (declinato a seconda della agenzia di riferimento), che, per la esplicita previsione, “deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione”. Concetto, quest’ultimo, ribadito nella parte in cui viene consentito di ovviare al mancato possesso di altro requisito (la intervenuta pubblicazione del documento SCFR) attraverso un rating migliore, sempre da detenersi “direttamente dalla società emittente la fideiussione”.

Appare allora del tutto inutile soffermarsi sulla maggiore pretesa pregnanza di altri indici rispetto al rating, che garantirebbero in egual misura gli interessi tutelati attraverso la fideiussione, giacché spetta solo al legislatore federale – e non alle singole affiliate – di individuare gli strumenti ritenuti più idonei a perseguire i propri scopi. Non può, infatti, essere consentito, e tanto più nel caso in esame, non essendo stata gravata la relativa previsione (nota sin dal 24 maggio 2018), sindacare dinanzi al Collegio di Garanzia la congruità/opportunità delle scelte regolamentari espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo.

La ricorrente, in definitiva, non si avvede che il provvedimento impugnato altro non è che la fedele applicazione di un provvedimento generale che puntualmente disciplina la vicenda. Ed invero, la Federazione, se, per assurdo, avesse applicato in modo diverso la norma regolamentare del C.U. 49 del 24 maggio 2018, avrebbe compiuto un atto palesemente illegittimo, suscettibile di annullamento. Che poi si voglia apprezzare la disciplina procedimentale, che regolamenta la successiva eventuale sanatoria della documentazione prodotta dalla società per la iscrizione al Campionato, come incongrua, non rileva affatto; ed invero, l’apprezzamento del giudice non può estendersi ad atti che trovavano la loro ragione di validità in atti presupposti divenuti inoppugnabili. Di qui, appunto, l’inevitabile rigetto del ricorso proposto dalla società U.S. Avellino. Il Collegio, peraltro, non ignora l’ormai consolidato orientamento in subiecta materia, secondo il quale i requisiti prescritti per l’ammissione al Campionato devono essere tutti posseduti alla data prevista. In materia di licenze nazionali per l’ammissione ai campionati è prevista, in particolare, una disciplina estremamente rigorosa, rivolta a conseguire, ad una data prestabilita (costituente un vero e proprio termine invalicabile), la prova del possesso, da parte della singola società, dei requisiti richiesti. E ciò al fine di ottenere – nel rispetto delle scadenze temporali all’uopo stabilite – che si possa procedere per tempo all’organizzazione del futuro campionato, compresa la definizione del suo calendario. Nel caso di specie, il termine del 16 luglio 2018, ore 19:00, di cui al C.U. n. 49, era noto a tutte le società sportive interessate sin dal 24 maggio 2018 e la ricorrente non ha impugnato, né contestato, né censurato le norme che lo prevedono. Il termine di cui sopra, peraltro, è qualificato espressamente come perentorio dal succitato C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, rimasto – si ribadisce – inoppugnato, e tale qualificazione di per sé è sufficiente ad indicare senza equivoci la natura del termine de quo; si deve, altresì, aggiungere che detto comunicato, laddove, di converso, ha stabilito termini non perentori, ha previsto apposite sanzioni per la relativa inosservanza (ad es., penalizzazione di uno o più punti o sanzioni pecuniarie), con ciò ammettendo espressamente la sanabilità delle irregolarità commesse. Nella specie, invece, si dispone altrettanto espressamente che la documentazione depositata dopo il riferito termine “non potrà essere presa in considerazione”. Si aggiunga, inoltre, che la perentorietà del termine si giustifica con riferimento all’esigenza che non si determini la compressione dei diritti e degli interessi dei terzi controinteressati, trattandosi di un procedimento di ammissione a competizioni sportive che prevedono un numero chiuso di partecipanti. In altri termini, trattandosi di una procedura di tipo ammissivo, regolata da una lex specialis, i termini perentori non possono essere superati per alcun motivo, essenzialmente perché è necessario garantire sia la par condicio fra gli aspiranti all’ammissione, sia la puntuale formazione degli organici e la esattezza della data di inizio del relativo Campionato. Tale disciplina speciale, dunque, stabilisce precisi requisiti formali, non prevede valutazioni flessibili che consentano di superare il difetto di quei requisiti e non lascia spazio alcuno ad un sindacato di scusabilità di eventuali errori nei quali pure possano essere incorse le società che richiedono l’iscrizione (cfr. ex multis, Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 3/2009, decisione n. 10/2010; decisione n. 17/2011, decisione n. 18/2011, decisione n. 34/2014; Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 60/2015, Collegio di Garanzia, I^ Sez., decisione n. 31/2016, Collegio di Garanzia, I^ Sez., decisione n. 38/2016, Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 67/2017). Stante il carattere concorsuale della procedura, pertanto, l’ammissione indebita di una società, in favore della quale si consenta una deroga in ordine ai tempi o ai contenuti dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla disciplina speciale, si risolverebbe in un pregiudizio per le altre società interessate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031).

2 – A questo punto le osservazioni del Collegio devono ritenersi esaurite in quanto è stata senz’altro individuata la sorte del ricorso proposto al Collegio di Garanzia. Solo per mera completezza di esposizione ed anche in correlazione alla funzione istituzionale del Collegio, si può spendere qualche considerazione sulle altre doglianze mosse dalla ricorrente.

2.1 – Speculando sull’utilizzo da parte della Commissione dell’aggettivo coerente, la controparte assume che il requisito del rating avrebbe potuto essere comprovato mediante requisiti “equipollenti, quindi non idonei rispetto a quelli richiesti dalla FIGC”. Partendo da tale erronea premessa, la U.S. Avellino ripropone la sua critica ai parametri individuati dalla Federazione, ribadendo che l’indice di solvibilità assolverebbe (e meglio) alle esigenze in gioco; di talché, atteso il possesso, da parte della Onix, di un soddisfacente indice di solvibilità, la fideiussione da questa rilasciata dovrebbe ritenersi coerente con quanto previsto al punto 12. La tesi non è condivisibile, posto che, sia la nota CO.VI.SO.C. del 12 luglio 2018, sia il parere del 19 luglio seguente, sia il C.U. n. 33 del 20 luglio 2018 sono inequivocabili nell’affermare, a fronte di altrettanto inequivocabile precetto, che la fideiussione della Onix non può essere accettata, “in quanto la disposizione federale prescrive espressamente che il rating ‘deve essere detenuto direttamente dalla società emittente”, senza lasciare spazio a non contemplate ipotesi alternative. Di talché, a ben vedere, l’utilizzo (peraltro, solo nella nota di contestazione, ma non anche nel provvedimento gravato) di un termine forse non perfettamente corrispondente al concetto da esprimere, lungi dal comprovare l’illegittimità dell’operato degli organi federali, disvela la inconsistenza degli argomenti utilizzati dalla ricorrente. Risulta, allora, ancora una volta irrilevante confrontarsi con i pareri, pur autorevoli, espressi da professionisti, dovendo la legittimità del provvedimento essere valutata alla luce dell’unico parametro di riferimento: la lex specialis della procedura. 2.2 – Così come ininfluente, ai fini per cui è causa, è il rating detenuto dalla compagnia Citadel Risk con la quale la Onix ha in essere un treaty quote share, che copre, peraltro, soltanto “in quota” le polizze stipulate dalla compagnia rumena, dovendo il rating essere posseduto direttamente dalla società emittente.

2.3 – Non corretta è la censura con la quale si sostiene che la contestazione CO.VI.SO.C. del 12 luglio sarebbe stata comunicata oltre il termine (peraltro non perentorio) fissato dal C.U. n. 49/A. Ritiene la U.S. Avellino che tale comunicazione, essendo pervenuta oltre il limite orario fissato dall’art. 147 c.p.c. (valevole per le sole notificazioni e pacificamente applicabile anche alle notifiche a mezzo pec), sarebbe tardiva. Al riguardo è sufficiente replicare che nessuna notifica era prevista, né è stata, conseguentemente, effettuata dalla CO.VI.SO.C., la quale si è limitata a comunicare alle società, nel termine all’uopo fissato, scadente alle ore 24 del giorno indicato (e, peraltro, neanche perentorio), l’esito della istruttoria. Di talché, non trattandosi di notificazione, ai sensi del codice di procedura civile, non possono trovare applicazione i limiti orari fissati esclusivamente per tale tipologia di comunicazioni.

2.4 – Assume la ricorrente che, a differenza degli altri anni ed anche in ragione del preteso ritardo con il quale le sarebbero pervenute le contestazioni, avrebbe avuto “solo due mezze giornate lavorative per attendere al richiesto adempimento”: il che avrebbe reso impossibile stipulare una nuova polizza fideiussoria. Tale argomento, seppure suscettibile di considerazione, non può certo utilizzarsi nella specie dalla ricorrente, attesa la divenuta inoppugnabilità della lex specialis che la U.S. Avellino non si è data cura di impugnare. A questo specifico riguardo, il Collegio, in disparte da ogni considerazione, peraltro già sviluppata, circa l’intervenuta insindacabilità del C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, pur condividendo la necessità che in ambito federale sia stabilita, per le ragioni in precedenza esplicitate, una disciplina procedurale particolarmente rigorosa e vincolante, fondata su una scansione temporale inevitabilmente rigida e serrata; pur prendendo atto che la tempistica adottata in seno al ripetuto C.U. n. 49 del 24 maggio 2018 risulta essere assolutamente in linea con quelle assunte nelle precedenti stagioni sportive; pur conoscendo pienamente e condividendo la ratio di tale lex specialis, invita nondimeno la Giunta Nazionale del CONI – che tali norme approva, come, del resto, è avvenuto anche nel caso di specie, con il C.U. n. 49 – a considerare e a segnalare alla Federazione competente l’opportunità di stabilire per il futuro una scansione procedimentale appena meno contratta – pur nella sua necessaria inflessibilità e ristrettezza – tra la data ultima in cui la Co.Vi.Soc. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi – Organizzativi comunicano alle società interessate l’esito della loro istruttoria ed il termine perentorio entro il quale poter presentare ricorso alla Commissione competente, specialmente se, nell’ambito di tale termine, composto di pochissimi giorni, sono intercalate le giornate di sabato e domenica, in cui di norma gli uffici e gli sportelli bancari non sono aperti al pubblico.

2.5 – Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente, invocando un precedente della Prima Sezione di codesto Collegio (la decisione n. 60/2017 relativa al caso Rende), assume che la esclusione avrebbe potuto essere disposta soltanto per il mancato deposito della fideiussione nel termine perentorio fissato dal C.U. n. 49, ma non anche a cagione della non conformità, di quella presentata, rispetto ai criteri previsti nel medesimo C.U., al punto 12. Si osserva che le due fattispecie, quella oggi all’esame del Collegio e quella definita con la decisione n. 60/2017 della Prima Sezione, non sono equiparabili, posto che nel caso da ultimo richiamato è stato contestata (peraltro, non dalla parte ricorrente) l’inesistenza di un sistema di controlli sulla bontà della fideiussione e l’incertezza sulle conclusioni cui erano giunti gli organi federali: ragionamento, questo, che non può certamente valere per la garanzia presentata dall’Avellino, posto che non solo non è stato dalla società comprovato il possesso del rating in capo alla società emittente (Onix), ma anzi la sussistenza di tale requisito è stata espressamente esclusa.

2.6 – Con la censura rubricata sub par. 6, la controparte denuncia, poi, una pretesa disparità di trattamento “rispetto ad altre società consorelle di Lega PRO, alle quali veniva rilasciata la licenza Nazionale pur avendo prodotto una garanzia fideiussoria rilasciata da una compagnia, la Finworld spa, ritenuta sia dal TAR che dal Consiglio di Stato, quest’ultimo con decreto decisorio del 10 luglio 2018, pubblicato il successivo 11 luglio, inidonea ad emettere garanzie”.

La deduzione di tale vizio presuppone l’identità delle posizioni poste a confronto, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Ebbene, le situazioni poste a confronto dalla difesa avversaria sono tutt’altro che identiche. In conclusione, il ricorso proposto dalla U.S. Avellino 1912 S.r.l. non merita accoglimento. Il Collegio certamente non ignora e prende atto che, in base a quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, e, in particolare, dalle polizze fideiussorie alla stessa rilasciate e dalla loro notevole entità, anche con specifico riferimento all’ultima, certamente valida e sicura, ma esibita in ritardo rispetto a quanto prescritto dalla lex specialis, la società U.S. Avellino 1912 S.r.l. apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria in proposito prescritti. Pur tuttavia, la reiezione del presente ricorso non può che conseguire ipso iure per effetto del mancato rispetto delle regole stabilite dal C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, non impugnato nei termini previsti, nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, ed i cui requisiti dovevano essere rispettati in maniera formale e rigorosa al fine di garantire la par condicio degli aspiranti, trattandosi di procedura di tipo ammissivo regolata da una lex specialis e caratterizzata dalla presenza di terzi controinteressati.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

Visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria;

Considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, e per questa ragione il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici; respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 31 luglio 2018″.

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