Le istruzioni della Cassazione in tema di recupero dei crediti nei confronti del Condominio, e dei singoli condòmini

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Con la sentenza n. 22856 del 29/09/2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla discussa questione inerente l’azione di recupero del credito vantato da un’impresa nei confronti del Condominio e, quindi, dei singoli condòmini.

La vicenda trae origine dall’opposizione all’esecuzione proposta ai sensi dell’art. 615, comma 1 c.p.c. da alcuni condòmini avverso l’atto di precetto notificato da un’impresa in forza di un titolo esecutivo (nella fattispecie, un decreto ingiuntivo) formatosi nei confronti del Condominio presso il quale la predetta impresa aveva eseguito dei lavori di ristrutturazione, senza ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.

L’opposizione è stata dapprima accolta dal Tribunale di Napoli.

La Corte d’Appello di Napoli ha poi confermato la decisione di primo grado.

Infine, con la sentenza in commento, a seguito dell’accoglimento del ricorso proposto dall’impresa appaltatrice ed il conseguente rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, la Corte di Cassazione ha fissato alcuni princìpi in materia di esecuzione nei confronti di un condòmino.

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Innanzitutto, la Suprema Corte ha affermato che “va certamente escluso che il creditore del condominio, il quale abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti di quest’ultimo, e che intenda agire nei confronti dei singoli condomini per recuperare il proprio credito, non solo debba instaurare e coltivare una serie di distinte procedure esecutive contro ciascun singolo condomino per la rispettiva quota di debito […], ma sia anche onerato della prova della misura della quota millesimale spettante a ciascuno di tali singoli condomini”.

L’utilizzabilità del titolo esecutivo formatosi nei confronti del Condominio per promuovere l’esecuzione forzata contro i singoli condòmini implica di per sé esclusivamente l’onere, per il creditore procedente, di dimostrare la legittimazione passiva, sul piano esecutivo, dei condòmini aggrediti, e cioè la loro qualità di condòmini.

Per quanto invece attiene alla misura della rispettiva quota millesimale, deve ritenersi sufficiente una mera allegazione da parte dell’intimante: il condòmino cui sia eventualmente richiesto il pagamento di un importo eccedente quello della sua quota potrà proporre opposizione all’esecuzione, ma in tale sede sarà suo onere dimostrare l’esatta misura di detta quota.

Ciò detto, la richiesta di pagamento dell’obbligazione gravante sul Condominio – senza la specificazione della minor quota pretesa dal singolo condòmino – non può che essere equiparata ad una implicita allegazione, da parte del creditore intimante, di una responsabilità dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione del Condominio.

In tale ipotesi, il precetto sarà inefficace per la richiesta dell’importo eccedente la quota millesimale dell’intimato, laddove questi dimostri in concreto la misura della sua quota, ma conserverà la sua efficacia nei limiti di essa.

Il singolo condòmino cui sia stato intimato il pagamento del debito condominiale per intero, o senza specificazione della sua quota di responsabilità, potrà quindi proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. con la quale potrà, alternativamente:

allegare di non essere condòmino: in tal caso, l’onere della prova della sua qualità di condòmino spetterà al creditore opposto, trattandosi di un fatto costituivo della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condòmino ovvero dell’efficacia del titolo contro l’intimato;

eccepire di essere condòmino per una quota millesimale inferiore a quella allegata dal creditore: in tal caso, l’onere della prova della misura di detta quota spetterà all’opponente, trattandosi di un fatto modificativo e/o parzialmente estintivo della legittimazione passiva all’azione esecutiva del singolo condòmino, ovvero dell’efficacia del titolo esecutivo per il suo intero importo.

In definitiva, laddove il singolo condòmino intimato del pagamento del debito del Condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all’esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell’opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale.

In caso contrario, subirà l’esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l’intero debito di cui risulti intimato il pagamento (ferme restando, nel vigore della nuova normativa, le limitazioni di cui all’art. 63, comma 2 disp. att. c.p.c., in tema di beneficium excussionis).

Il precetto opposto potrà essere ritenuto inefficace solo nella misura eccedente la quota condominiale dei singoli condòmini intimati, e sempre che questi abbiano dimostrato la misura di tale quota.

Diversamente, varrà a fondare l’esecuzione per l’intero (nella specie, essendovi più condòmini intimati, si dovranno presumere allegate le loro quote in misura paritaria, per un totale del 100%).

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La Suprema Corte ha quindi indicato il seguente principio di diritto al quale la Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, dovrà conformarsi in sede di rinvio:

“l’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni di fonte negoziale contratte dall’amministratore, può avere legittimamente luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale del singolo condomino esecutato, che il creditore può limitarsi ad allegare; nel caso in cui il creditore ne ometta la specificazione e/o proceda per il totale dell’importo portato dal titolo nei confronti di un solo condomino, implicitamente allegando una responsabilità dell’intimato per l’intero ammontare dell’obbligazione, quest’ultimo potrà opporsi all’esecuzione deducendo di non essere affatto condomino, ovvero deducendo che la sua quota millesimale è inferiore a quella esplicitamente o implicitamente allegata dal creditore; nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetterà al creditore procedente, ed in mancanza il precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l’intero; nel secondo caso sarà lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale; se tale dimostrazione venga fornita, l’atto di precetto dovrà essere dichiarato inefficace per l’eccedenza, ma resterà valido per la minor quota parte dell’obbligazione effettivamente gravante sul singolo condomino; in mancanza di tale dimostrazione, l’opposizione non potrà invece essere accolta, l’atto di precetto non potrà essere dichiarato inefficace e resterà quindi efficace per l’intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento”.

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In allegato si riporta il testo integrale della sentenza (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017).

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