Diritto Sportivo
Approfondita conoscenza del Diritto Sportivo e dell’ordinamento giuridico sportivo, in particolare nei settori del calcio e della pallacanestro sia professionistici che dilettantistici.
Contrattualistica sportiva, soprattutto di contratti di ingaggio, di sponsorizzazione e di gestione dell’immagine; relazioni con le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), arbitrati sportivi, interpretazione e consulenza su carte e regolamenti federali.
LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO
Le Fonti del Diritto Sportivo, intese come tutti quegli atti e/o fatti di produzione normativa che possono costituire, modificare o estinguere il Diritto Sportivo, dai quali sorgono quindi norme giuridiche, sono poste sia dallo Stato, sia – essenzialmente – dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e dalle Leghe.
Le Fonti del Diritto Sportivo di natura sovranazionale, invece, derivano dall’appartenenza del C.O.N.I. al Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), e delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) alle rispettive Federazioni Sportive Internazionali (F.S.I.) (ad es.: F.I.F.A. e U.E.F.A.).
Alla gerarchia delle Istituzioni, corrisponde una gerarchia delle Fonti del Diritto Sportivo.
DIRITTO SPORTIVO E GIUSTIZIA SPORTIVA
Il Diritto Sportivo si occupa delle norme che regolano i rapporti giuridici connessi all’esercizio dell’attività sportiva in forma professionistica e/o dilettantistica.
Con il termine di Giustizia Sportiva si suole indicare tutti quegli istituti previsti dagli Statuti e dai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), finalizzati a dirimere le controversie esistenti tra le stesse Federazioni, le Associazioni di appartenenza e gli Atleti tesserati.
La "clausola compromissoria" in ambito sportivo (definita anche come "vincolo di giustizia") è la disposizione espressa dagli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) che obbliga i Tesserati e gli Affiliati a rivolgersi agli Organi della Giustizia Sportiva per la risoluzione delle controversie che li coinvolgono. Tutte le Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) prevedono una clausola compromissoria.
A tale riguardo, oltre agli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) e centrali (questi ultimi afferenti al C.O.N.I.) sono previsti il Giudice Sportivo Nazionale, i Giudici Sportivi Territoriali, e la Corte Sportiva di Appello.
Giustizia Sportiva Tecnica
Intende garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolamentano il gioco della disciplina praticata, così come stabilite dalla relativa Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) e, quindi, in ultima analisi, dalla Federazione Sportiva Internazionale (F.S.I.) di riferimento. Il controllo della regolarità tecnica della gara è affidata in primo luogo all’arbitro, che sul campo è chiamato ad interpretare ed applicare le c.d. “Regole del Gioco” in modo tempestivo (ad es.: fuorigioco, fallo laterale, ecc.), e la cui decisione è spesso insindacabile. Si tratta, pertanto, di situazioni che per l’ordinamento statale non si configurano né come Interessi Legittimi né, tanto meno, quali Diritti Soggettivi: la carenza di giurisdizione statuale evita così l'intervento del Giudice ordinario e/o di quello amministrativo su tali questioni.
Giustizia Sportiva Disciplinare
È deputata ad accertare e punire eventuali violazioni di Norme Federali implicanti l'applicazione di sanzioni a carico di chi le vìola. I Regolamenti e gli Statuti Federali (sia nazionali che internazionali) prevedono ipotesi di Illeciti Disciplinari (ad es.: dichiarazioni lesive, divieto di scommesse, ecc.), cui corrispondono sanzioni (ad es.: ammenda, diffida, penalizzazioni, ecc.) stabilite proporzionalmente a seconda della gravità del comportamento.
Giustizia Sportiva Economica
Risolve le controversie di tipo patrimoniale (e quelle ad esse correlate) insorte tra Società o tra Società ed Atleti (ad es.: omesso pagamento degli emolumenti agli Atleti, ecc.), controversie nelle quali la relativa F.S.N. assume la posizione di terzo, non essendo portatrice di interessi personali al pari delle parti in causa. Essa è amministrata, nel merito, da strutture permanenti delle F.S.N. ovvero da Collegi Arbitrali istituiti presso le stesse Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.) e/o presso le Leghe.
Giustizia Sportiva Amministrativa
Categoria residuale nell'ambito della quale generalmente si ricomprendono i provvedimenti relativi al tesseramento, all'affiliazione, e alla partecipazione ai campionati di competenza, in cui viene in rilevo il rimedio dell'impugnazione contro le deliberazioni a valenza pubblicistica dell’organo amministrativo federale, ovvero quelle relative allo svolgimento della vita associativa ed al funzionamento degli organi sociali. Si tratta di provvedimenti ritenuti rilevanti anche per l’ordinamento statale che, perciò, prevede un loro sindacato anche da parte del Giudice Amministrativo.
Servizi e Assistenza Legale Offerti
Nelle aree di competenza di Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva sopra elencate, lo Studio Legale HMGLEX offre assistenza e consulenza relativamente ai seguenti casi.
Redazione di pareri giuridici.