L’istituzione del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Nella prossima Legge di Bilancio per il 2018 (Legge 27 Dicembre 2017 n. 205) approvata, da ultimo, alla Camera dei Deputati a fine Dicembre 2017, è stata prevista l’istituzione presso il C.O.N.I. del Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

In particolare, l’art. 1, comma 373 della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 prevede che deve essere iscritto al Registro, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di Euro 250,00= il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini:

  • della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica;
  • del trasferimento di tale prestazione;
  • del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Può iscriversi al suddetto Registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato con danne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità.

È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 Marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il C.O.N.I., sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi.

Il C.O.N.I., con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.

*          *          *

Verso la fine degli anni settanta, si affacciò sulla scena del mondo del calcio la figura del procuratore di calciatori. Di lì a poco, con l’abolizione del vincolo sportivo (attualmente presente solo nello sport dilettantistico) di cui all’art. 16 della Legge 23 Marzo 1981 n. 91 che, all’art. 5, prevedeva anche l’apposizione di un termine risolutivo dei contratti dei calciatori non superiore a cinque anni, la figura del procuratore sportivo cominciò ad assumere sempre più rilevanza.

L’Italia è stato il primo paese in cui venne disciplinata, nel 1991, l’attività del procuratore sportivo con l’emanazione del primo Regolamento F.I.G.C., mentre solo nel 1994 – con l’emanazione di un Regolamento F.I.F.A. (modificato nel Dicembre del 1995, e successivamente censurato dalla Commissione dell’Unione Europea a causa della presenza di alcune restrizioni nell’attività, tanto da essere emendato nel 2001) – tale figura ha trovato riconoscimento a livello internazionale.

Nel 2001 si giunse quindi ad una uniformità normativa tra il Regolamento Agenti F.I.F.A. del 1994, e quello F.I.G.C. in cui il procuratore veniva definito come colui che “in forza di un incarico a titolo oneroso […] cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica, in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore nell’ambito di una Federazione o da una Federazione a un’altra” (Regolamento F.I.G.C. 2001 modificato dal CU 03.03.2011 n. 142/A).

Nel 2007 la F.I.F.A. ha avviato un percorso di riforma della figura dell’agente di calciatori, poi sfociato nell’emanazione del nuovo regolamento sui c.d. Intermediari (Regulations on Working with Intermediaries) approvato dal Comitato Esecutivo il 21.03.2014 che ha visto, tra le altre cose, eliminare i controlli sull’accesso della professione (le c.d. “licenze”).

In linea con le direttive imposte dalla F.I.F.A., con il CU 26.03.2015 n. 189 la F.I.G.C. ha emanato il nuovo Regolamento per i servizi di procuratore sportivo che ha sancito una profonda riforma del precedente quadro normativo e, a far data dal 01.04.2015, ha abolito la figura dell’agente F.I.F.A. (gli iscritti al cessato elenco degli agenti di calciatori alla data del 31.03.2015, hanno potuto richiedere l’iscrizione nel Registro con validità fino al 31.12.2015 previo versamento dei relativi diritti di segreteria).

Adesso, con la definitiva approvazione della Legge di Bilancio 2018, ecco che è stata prevista l’istituzione presso il C.O.N.I. il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

*          *          *

Di seguito, il link della Gazzetta Ufficiale dove è possibile trovare la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 Dicembre 2017 n. 205) con la previsione dell’istituzione presso il C.O.N.I. il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi (v. art. 1, comma 373):

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&elenco30giorni=false

SCARICA LA VERSIONE PDF DELLA NEWS