Richiesta di parere del Segretario Generale della F.I.P. in data 16/11/2017 circa alcune problematiche relative a profili inerenti l’istituto della fidejussione bancaria presentata da parte delle Affiliate militanti nel campionato di Serie A2 a favore della Lega Nazionale Pallacanestro (L.N.P.) “[…] anche a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti di ingiunzione e/o lodi arbitrali resi esecutivi dalla C.V.A […]”.
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La Segreteria Generale ha richiesto alla Corte Federale di Appello della F.I.P., competente per materia ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. c) dello Statuto Federale (“La Corte Federale di Appello […] è competente, altresì: […] c) a esprimere parere su quesiti proposti dal Presidente Federale o dal Segretario Generale”), un parere in merito agli accordi intercorsi e intercorrenti con la Lega Nazionale Pallacanestro (L.N.P.) che gestisce il Campionato di Serie A2, in ordine alla disciplina relativa all’obbligo delle Società di deposito di idonea fidejussione bancaria a favore della L.N.P., posta “anche a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento contenute in provvedimenti e/o lodi arbitrali resi esecutivi dalla C.V.A”.
In particolare, i quesiti posti sono due:
Preliminarmente, si evidenzia che tutti i contratti di fidejussione delle Società di Pallacanestro della Serie A2 sono identici nella forma, nella sostanza e nella durata: pertanto, gli obblighi e i diritti nascenti in base ad essi sono uguali per tutti e non può sussistere alcun dubbio in merito al contenuto dell’obbligazione dell’Istituto di credito nei confronti del garantito.
Per quanto riguarda il quesito sub a) in merito alle condizioni e tempi per la restituzione del documento di fidejussione bancaria all’Istituto di credito garante delle obbligazioni del terzo garantito, premesso che il contratto resta comunque valido ed efficace fino al termine della sua scadenza, la Corte Federale di Appello ha precisato che la materiale restituzione del documento cartaceo originale da parte della L.N.P. non può avere alcun effetto giuridico, tanto meno quello di far cessare l’obbligo del fidejussore di prestare la garanzia prevista dal negozio giuridico: con la conseguenza che l’Istituto di credito resta comunque garante delle obbligazioni del debitore.
Perché si produca l’effetto della cessazione della garanzia prima del termine di scadenza del contratto è necessario che detto contratto venga risolto per mutuo consenso delle parti, ovvero che venga intimata la risoluzione dello stesso da uno dei contraenti all’altro per le motivazioni che prevede la normativa civilistica, ovvero infine per rinuncia del garantito alla garanzia.
Pertanto, nel caso in cui la L.N.P. avesse restituito l’originale di un contratto fidejussorio ad un Istituto di credito prima della sua scadenza e, successivamente, dopo la sua restituzione ma prima della scadenza contrattuale del 31/07, fosse venuta alla luce una obbligazione da soddisfare in base a quel contratto di garanzia, la L.N.P. avrebbe quindi potuto e dovuto richiedere all’Istituto di credito il pagamento della somma vantata da terzi nei confronti della Società di Serie A2 garantita la quale non avesse adempiuto all’obbligazione principale.
Per quanto invece riguarda il quesito sub b) in merito alla possibilità di attivare l’escussione della fidejussione nell’ipotesi in cui l’obbligazione sia sorta durante la validità della garanzia, ma il termine di adempimento indicato nel provvedimento ingiuntivo cada oltre tale termine, è opinione della Corte Federale di Appello che la garanzia possa comunque essere escussa.
Questo, perché il momento dirimente ai fini dell’esistenza di una obbligazione non è quello in cui diviene esecutivo il titolo giudiziale che la rappresenta e che ha lo scopo precipuo di consentire il compimento di atti esecutivi tesi alla materiale espropriazione dei beni del debitore, ma è quello in cui l’obbligazione ha un riconoscimento certo, vuoi che sia un documento proveniente dal debitore, vuoi che sia un decreto monitorio emesso dall’autorità deputata a tale fine (Giudice, oppure Collegio Arbitrale).
Infatti, se nei contratti di fidejussione è in genere previsto un obbligo da parte del garantito di comunicare al garante l’insorgenza di una obbligazione ovvero è previsto ai sensi dell’art. 1957 Cod. Civ. che, decorsi sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, se il creditore non ha proposto istanze contro il debitore la garanzia decade, nei contratti fidejussori depositati dalle Società di Serie A2 non è previsto alcun obbligo di comunicazione al fidejussore dell’insorgenza di un’obbligazione ed è altresì prevista l’espressa approvazione della clausola relativa alla deroga del disposto di cui agli artt. 1945, 1955, e 1957 Cod. Civ. posta in calce al contratto di fidejussione redatto in base al modello predefinito come espressamente disposto dalle D.O.A. Dilettanti.
Alla luce di quanto precede, se l’obbligazione a favore di un associato sorge nel periodo di validità della fidejussione (nel modello predefinito di contratto di fidejussione, all’ultimo cpv. delle premesse, si legge testualmente: “[…] in caso di mancato adempimento somme acclarato da ingiunzioni o lodi arbitrali emessi ai sensi delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Pallacanestro”, ed è quindi alla data di emissione delle ingiunzioni o dei lodi arbitrali che deve farsi riferimento per verificare l’esistenza della copertura fidejussoria), ma il termine di adempimento cade dopo la sua scadenza e l’obbligato principale non ha provveduto ad adempiere alla stessa obbligazione, è diritto / dovere della L.N.P. attivare l’escussione della garanzia così come è obbligo del garante provvedere al relativo pagamento.
Infine, è opinione della Corte Federale di Appello che non abbia alcun rilievo il fatto che la Società interessata si sia iscritta – o meno – al Campionato per la Stagione successiva dal momento che, se non lo ha fatto, non ha prestato alcuna garanzia; se invece lo ha fatto, ha stipulato un nuovo contratto di fidejussione con termini di validità successivi alla nascita della precedente obbligazione e, pertanto, quel nuovo contratto non potrebbe mai garantire un’obbligazione sorta precedentemente alla sua stipula.
Da ultimo, la Corte precisa che si potrebbe ovviare a quest’ultimo effetto inserendo nei nuovi contratti di fidejussione clausole ulteriori rispetto alle attuali, le quali possano preventivamente risolvere problemi analoghi a quelli che hanno dato origine e causa alla richiesta di parere, ma sul punto ritiene di non avere titolo per formulare proposte che sono riservate ad altri soggetti, federali e non, direttamente o indirettamente coinvolti nella individuazione e nella soluzione delle problematiche connesse alla stipula e alla gestione dei contratti di fidejussione che rappresentano una delle condizioni essenziali ed ineludibili per la rituale iscrizione delle Affiliate ai cari Campionati.
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Di seguito, il link della Corte Federale di Appello della F.I.P. dove è possibile trovare il Comunicato Ufficiale n. 692 del 16 Gennaio 2018 (Corte Federale di Appello n. 18):
http://www.fip.it/public/7/3936/cfa%20%209%20r.pdf
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