Serie D, svolta sui contratti: introdotti gli accordi pluriennali

Una svolta per la Serie D: la FIGC ha infatti modificato l’art. 94-ter delle NOIF, che prevede l’obbligo per le società partecipanti ai campionati di Serie D di stipulare accordi economici con i propri tesserati.

La modifica introduce la possibilità di sottoscrivere accordi economici pluriennali tra calciatori e società che, dalla stagione 2018/2019, potranno tesserare i propri calciatori over 25 per più di una stagione (fino ad oggi ogni giocatore poteva invece firmare per solo una stagione).

La novità determinerà conseguenze sia sul piano sportivo, che economico.

*         *         *

Di seguito, si riporta il contenuto integrale dell’art. 94-ter delle NOIF:

Art. 94 ter

Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.

  1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
  2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.

Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.

Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.

Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

  1. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
  2. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
  3. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
  4. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.
  5. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice.

Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.

I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.

  1. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
  2. ABROGATO
  3. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
  4. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

  1. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
  2. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.

SCARICA LA VERSIONE PDF DELLA NEWS