Giunti ormai quasi al termine della stagione sciistica, appare utile fare il punto sulla situazione della normativa cui deve attenersi chi pratica sport invernali da discesa e da fondo.
Dal 2003 l’Italia si è dotata di una legge nazionale che, insieme ad altri provvedimenti legislativi adottati in applicazione di tale legge, disciplinano alcuni specifici aspetti relativi alle norme per la sicurezza sulle piste da sci:
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I gestori delle aree sciabili attrezzate individuate ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 363/2003 (“Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard”) devono assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle Regioni; hanno l’obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l’utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
Essi sono inoltre obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
Con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, essi sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste, e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.
Per quanto invece riguarda le norme di comportamento che devono tenere gli utenti delle aree sciabili, nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo: in caso di violazione, il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00= a Euro 150,00=.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui; la velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo, e di avere sufficiente visibilità; il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Negli incroci, gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. Essi, inoltre, sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità. In caso di cadute o di incidenti, devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini della stessa.
Per i casi di omissione di soccorso, al di fuori di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 593 del Cod. Pen., chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presti l’assistenza occorrente ovvero non comunichi immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00= a Euro a 1.000,00=.
È inoltre vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità: chi discende la pista senza sci deve tenersi ai suoi bordi, mentre la risalita con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.
Ai mezzi meccanici è inibito l’utilizzo delle piste da sci, con l’eccezione di quelli adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti che possono accedervi solo al di fuori dell’orario di apertura, salvi i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
In tal caso, gli sciatori devono dare la precedenza a tali mezzi, e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
Le norme previste dalla Legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
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Un primo “Decalogo” delle regole di condotta dello sciatore, proposto dal Panathlon International, fu lanciato nel dicembre del 1963 in una ventina di stazioni invernali.
Successivamente, nel Congresso di Beirut del 1967, ne propose uno proprio anche la F.I.S. (Federazione Internazionale Sci).
Quest’ultima versione fu successivamente aggiornata sempre dalla F.I.S. nel Congresso di Famagosta del 1973, e definita nella stesura attuale nel Congresso di Portorose del 2002.
Il “Decalogo dello sciatore” è un allegato contenuto, insieme alla segnaletica prevista per le aree sciabili attrezzate, nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005.
Il Decreto riassume le norme già stabilite con la Legge n. 363/2003 che a sua volta riprende, integra e attualizza le dieci Regole di Condotta dello Sciatore redatte dalla F.I.S. nel 1967.
Queste regole, studiate per lo sci alpino, per lo snowboard e per lo sci di fondo, sono state per molto tempo l’unico codice di comportamento per sciatori e snowboardisti, che erano invitati a conoscerle e a rispettarle per poter sciare in tutta sicurezza senza arrecare danni a sé stessi e agli altri.
Lo sci e lo snowboard sono discipline sportive che comportano rischi come qualsiasi altra disciplina sportiva. Le regole F.I.S. relative a sci e snowboard debbono essere considerate quale sintesi del modello ideale di comportamento dello sciatore e dello snowboarder coscienziosi, prudenti e diligenti. Essi sono tenuti a conoscerle e rispettarle.
Se l’inosservanza di queste regole causa un incidente, lo sciatore o lo snowboarder coinvolti possono essere considerati in condizione di “colpa”, ed essere chiamati a rispondere per tutte le responsabilità conseguenti.
Ora che queste regole sono inserite nella legge e nel Decreto, gli utenti delle piste sono tenuti a osservarle anche per evitare sanzioni di nature civile e penale.
Tali regole sono consultabili anche sul sito della F.I.S.
Di seguito, se ne propone un breve estratto:
Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni.
Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.
Lo sciatore a monte che ha la possibilità di scegliere il percorso deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle.
Il sorpasso può essere effettuato (con sufficiente spazio e visibilità), tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo indicazioni.
Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità. La sosta deve avvenire ai bordi della pista. In caso di caduta lo sciatore deve sgomberare la pista al più presto possibile.
In caso di urgente necessità lo sciatore che risale la pista, o la discende a piedi, deve procedere soltanto ai bordi della stessa.
Tutti gli sciatori devono rispettare la segnaletica prevista per le piste da sci ed in particolare l’obbligo del casco per i minori di 14 anni.
Chiunque deve prestarsi per il soccorso in caso di incidente.
Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne è testimone è tenuto a dare le proprie generalità.
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Ecco il link della Gazzetta Ufficiale dove è possibile trovare la Legge 24 dicembre 2003 n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/01/05/003G0393/sg
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